Atto d'accusa contro ogni forma di ingiustizia - Giornale periodico on line a carattere politico e culturale
NOTIZIA SCONVOLGENTE: BERLUSCONI HA DECISOI DI SMETTERE DI PIANGERSI ADDOSSO E RISPONDERE ALL’OFFENSIVA INQUISITORIA NEI SUOI CONFRONTI A PARTIRE DA MILANO E DAL PROCESSO MILLS

roma-palazzo-chigi copiaRoma - Palazzo Chigicorte suprema di cassazione-roma copiaMentre andiamo a pubblicare la copia fin qui segreta del primo contrattacco all’aggressione inquisitoria ventennale fin oggi subita dal Presidente del Consiglio dei ministri, l’originale dovrebbe essere stato consegnato agli Ufficiali giudiziari di MILANO per la notifica. Sarà depositato alla prossima udienza del Tribunale che dovrà sospendere il processo e inviare gli atti alla Corte Suprema di Cassazione.

( Ovviamente è un sogno. Ma potrebbe divenire una realtà. Se Silvio Berlusconi vuole ancora fare le riforme per cui è stato eletto e respingere l’assalto degli inquisitori contro la Libertà, la Legge, il Diritto, la Democrazia, dovrà solo avviare un contrattacco adeguato alle aggressioni subite. E gli basterà ricopiare lo stesso ricorso per gli altri procedimenti pendenti a MILANO in fase dibattimentale.):

“Proc. n.  N.   ……./……  R.G.N.R. mod. 21
TRIBUNALE  DI  MILANO – COLLEGIALE  – SEZ….
Udienza …Settembre 2011 

Alla Corte Suprema di Cassazione
ROMA

Silvio BERLUSCONI, nato a MILANO il 29 Settembre 1936, agli effetti del presente atto domiciliato in ROMA, Palazzo Ghigi

CHIEDE

Che la Corte Suprema, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 45 e segg. C.p.p. – anche previa  assunzione di ulteriori informazioni oltre a quanto documentalmente provato dagli atti del fascicolo allegato al contenuto dei quali si rinvia - voglia disporre il trasferimento del procedimento da MILANO ad altra sede dove possa essere trattato  imparzialmente e da Giudice indipendente e imparziale ( Art. 6 L. 4 Agosto 1955, n. 848, 111 e 112 della Costituzione, art. 358 C.p.p. ) in quanto esistono a MILANO gravissime situazioni locali tali da turbare lo svolgimento del processo (in ogni fase e grado dello stesso, investendo le funzioni di indagini e quelle di giudizio)  e non altrimenti eliminabili che pregiudicano la libera determinazione dei sottoscritti, persone che partecipano al processo e determinano motivi di legittimo sospetto.
CHIEDE
Altresì che la Corte Suprema voglia disporre con ordinanza la sospensione del processo. ANALOGA RICHIESTA VIENE RIVOLTA AL TRIBUNALE EX ART. 47 C.P.P..
Sulle prove di tale realtà, oltre al contenuto del fascicolo di atti e documenti, si richiamano i più recenti fatti e provvedimenti  confermanti la necessità di provvedere allo spostamento ad altra sede del procedimento emarginato, tra i quali si citano (riservandosene l’integrazione ):

1 – L’emissione all’udienza del 19 Settembre 2011 di provvedimento con il quale il Tribunale - che in precedenza li aveva ammessi ex art. 468 C.p.p. – ha revocato il provvedimento di ammissione dei testi a discarico richiesti dalla difesa; il che si aggiunge all’

2 – Omessa attivazione di adeguate indagini, anche a prescindere dalle esplicite sollecitazioni della difesa contenute nelle richieste di Giustizia avanzate, a fronte delle prove evidenzianti l’esistenza di precise e reiterate violazioni della norma di cui all’art. 289 C.p. con gravissime implicazioni interne e internazionali;

3 – Omesso avvio di ogni indagine anche solo preliminare - nonostante le previsioni di cui  agli artt. 6 L. 4 Agosto 1955 n. 848, 111 e 112 della Costituzione, 50 e segg. e 358  C.p.p. -  sotto il profilo della norma di cui al citato articolo 289 C.p.  a fronte della verifica di  furibonde campagne di stampa, attività di aggressioni giudiziarie condotte con reiterate  violazioni anche delle norme sulla competenza,  diffusione di notizie documentalmente false, che inducono a ritenere come ci si trovi dinanzi a un “attentato contro organi costituzionali….” per “…impedire in tutto o in parte, anche temporaneamente:…al Governo l’esercizio delle attribuzioni o delle prerogative conferite dalla legge”;

4 – Violazione del diritto di difesa del sottoscritto senza che si sia stata alcuna normale attività istruttoria dibattimentale e dando per scontato che sarà possibile emettere una sentenza – evidentemente nell’enunciato ipotizzabile  come già scritta – omettendo di acquisire le prove legittimamente e ritualmente richieste dalla difesa;

5 – Oggettivo condizionamento degli ambienti in cui avrebbero dovuto svolgersi le indagini con conseguente  violazione delle norme di cui all’art. 6 della Legge 848/1955 che obbliga a trattare la causa imparzialmente anche nella fase delle indagini preliminari per come documenta l’ultraventennale attività di indagine sul sottoscritto, spendendo centinaia di milioni di euro, a fronte di oggettivi  difetti di giurisdizione, incompetenza, prove di privilegiare l’aggressione a chi ricopre incarichi di governo dopo essere stato democraticamente eletto, invece dello svolgimento di indagini utili a sottrarre diecine di migliaia di persone a condizioni di violenza e di schiavitù che avrebbeto potuto essere eliminate, con la liberazione delle vittime impiegando anche meno di un decimo di quanto utilizzato per aggredire chi svolge le funzioni di capo del Governo. Con ciò determinando la gestione del procedimento emarginato per deviare il normale corso della Giustizia, pregiudicando la libera determinazione delle persone che partecipano al processo e determinano motivi di legittimo sospetto. Omettendo ogni valutazione della pluridecennale attività del sottoscritto come Cittadino, imprenditore, politico.
Anche la sola lettura degli atti del procedimento consente di verificare il fondamento del ricorso e la veridicità di quanto esposto. Di verificare, ancora, come il procedimento emarginato ha tratto origine  dall’acritica accettazione contro il sottoscritto di una ipotesi di reato priva di fondamento Così oggettivamente favorendo  attività evidentemente calunniose invece di perseguirle e omettendo ogni indagine di tutela contro le aggressioni subite dal sottoscritto ex art. 358 C.p.p..
La realtà richiamata e documentata prova l’esistenza delle condizioni, tutte, per l’immediato trasferimento del procedimento ad altra sede ex art. 45  C.p.p.. Previa sospensione del procedimento in corso e in attesa dell’emissione del provvedimento definitivo.

MANDATO: Io sottoscritto Silvio BERLUSCONI, nato a MILANO il 29 Settembre 1936, agli effetti del presente atto domiciliato in ROMA, Palazzo Ghigi, con riferimento al procedimento emarginato e per cui il ricorso che precede ex art. 45 e segg. C.p.p. nominiamo a difensore e speciale procuratore l’Avv. … con studio in ROMA, via …. con ogni facoltà di Legge.
Milano,  21 Settembre 2011         Silvio Berlusconi

E autentica la firma              Avv…..

RELATA DI NOTIFICA: Anno 2011, il giorno ……..del mese di Settembre io sottoscritto Ufficiale Giudiziario dell’Ufficio Unico presso la Corte d’appello di MILANO a richiesta del Sig. Silvio Berlusconi nella qualità specificata nell’atto che precede, ho notificato copia dell’atto medesimo a:
1 – Pubblico ministero presso il Tribunale di Milano consegnandolo a mani di

L’Ufficiale Giudiziario”.



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