ABITAZIONE, MENTRE LE SI NEGA PERSINO IL DIRITTO A UN'AUDIZIONE DA PARTE DELLA TERRIBILE COMMISSIONE ANTIMAFIA, SORDA E MUTA DINANZI ALLE MAFIE ISTITUZIONALI.
affrontare – neppure per verificare doverosamente se ci si trovi dinanzi a una calunniatrice o a una Cittadina perseguitata da coloro che adottano metodi autenticamente mafiosi e gestiscono uffici giudiziari come lupare, per conseguire benefici per sé e i propri complici, nella certezza della più completa impunità.
Ai Deputati e Senatori componenti della Commissione bicamerale antimafia
Palazzo San Macuto
ROMA
CHIEDE
La sottoscritta
CHIEDEL'associazione a delinquere tra magistrati di CATANZARO cui oltre a VALEA e CURCIO, in ruoli diversi, hanno partecipato – salvo altri – anche il procuratore capo Mariano LOMBARDI, il giudice GALLO ha operato in modo da ritardare il rinvio a giudizio di VALEA e CURCIO, avvenuto solo a Luglio 2004. E… per privare l'esponente dei propri diritti, sia come interessata alla procedura esecutiva 244/87 quale fideiussore del debitore principale, Nicola MARTELLI, sia quale legataria
dell'appartamento oggetto dell'azione criminale degli imputati, in SOVERATO, impedendole di partecipare al processo come parte civile e, ribadisce l'esponente, addirittura rifiutandole il rilascio di copia degli atti del dibattimento, dopo che la sottoscritta, studiandoli, ha potuto documentare le false dichiarazioni di alcuni dei testi escussi (...)
Le azioni criminali compiute in concorso e con legame associativo dal gruppo di magistrati di CATANZARO sono qui di seguito evidenziate a partire dal provvedimento manoscritto redatto dal Dr. Giuseppe VALEA, operante presso l'Ufficio esecuzioni civili del Tribunale di CATANZARO, il 26 Gennaio 1996 Con la specifica indicazione (in basso nel primo foglio manoscritto) del fatto che l'Ing. GREGORACE “...CTU ha proceduto al deposito di relazione contenente la esatta individuazione e valutazione di una parte dei beni pignorati dei quali, giusta richiesta dei creditori, può farsi luogo alla vendita all'incanto;...1) ordina la vendita dei beni specificatamente individuati e valutati nella relazione di consulenza tecnica depositata all'udienza del 19 gennaio 1996;
2)manda il creditore procedente di redigere l'ordinanza di vendita, con riserva della successiva collazione e indicazione della data di esperimento degli incanti;...” (II foglio manoscritto – Vedi fasc. atti acquisiti e allegati e II fotocopia, da sin. a destra a pag. 1 della presente memoria.).
Successivamente a tale data si procedette da parte dell'Avv. Schifino alla redazione dei bandi per come risulta dal successivo verbale della procedura esecutiva del 16 Gennaio 1997 con la richiesta di fissazione della “…vendita all'incanto ...” come stabilito dal Dr. VALEA un anno prima, il 29 Gennaio 1996 ( “...l'Avv. Schifino...allega...prospetto...di vendita per gli immobili già valutati dal CTU così come disposto con provvedimento del 29/01/96 al fine di disporre eventualmente la
vendita...” – Cfr. qui sotto fotocopia II foglio della copia già acquisita dal Tribunale e in atti).
Non viene fissata alcuna “vendita all'incanto”, nonostante quanto era stato disposto fin dal 29 Gennaio 1996 e oggi la sottoscritta si trova, dopo oltre un decennio, a richiedere Giustizia al Tribunale di SALERNO, frastornato dal tempo trascorso e dalla rinnovata virulenza dell'attività del gruppo di magistrati di CATANZARO, uniti nell'azione diretta a privare la sottoscritta della possibilità di avere giustizia, nonostante la prova documentale dei delitti commessi – anche di
quelli mai fino a oggi contestati, come la ricettazione – e delle azioni successive e attuali per deviare il normale corso della Giustizia, con l'esibizione di prove false, profittando anche delle menomate possibilità operative della sottoscritta parte offesa. E con la protervia, derivante dalla certezza della più assoluta impunità, di confessare apertamente le proprie colpe, indicando le azioni compiute per deridere ulteriormente, sarcasticamente, la richiesta di Giustizia dell'esponente per
come dimostrano gli altri documenti in atti e che sono qui di seguito riportati e richiamati per evidenziare in quale abisso s'è cacciata
La prova scritta ulteriore dei delitti compiuti si trova tra gli atti acquisiti dal Tribunale: Il verbale dell'udienza dell'11 Luglio 1999.
Facendo finta di dimenticare quanto aveva stabilito il 26 Gennaio 1996, tre anni e mezzo dopo il Dr. VALEA vende al Dr. CURCIO “...senza incanto...” (Cfr. II foglio del verbale, in atti – II copia qui sotto riprodotta) e per la somma di L. “...289.100.000...” (Cfr. III foglio del verbale, in atti – III copia qui sotto riprodotta) invece che per L. 401.500.000 come era stato periziato dal CTU tre anni e mezzo prima l'appartamento di SOVERATO: (...)
Lo scempio della Giustizia per cui si chiede l'intervento della Commissione vede nell'ordine:
0 – Il pignoramento di immobili di proprietà di Nicola Martelli il 22 Dicembre 1987 da parte della Soc. Reale Mutua di Assicurazioni e avvio della procedura esecutiva immobiliare 244/87 R.E. CATANZARO;
1988
0A – La trascrizione del verbale di pignoramento il 5 Gennaio 1988;
1993
0B – La nomina da parte del G.E. Dr. D'AMICO dell'Ing. Gianfranco GREGORACE a CTU il 13 Maggio 1993;
1996
1 – Il deposito della relazione del CTU Ing. GREGORACE il 10 Gennaio 1996 con l'indicazione del valore dell'appartamento sito in SOVERATO, via Chiarello, 5, legato alla Signora Enrichetto LUCIFERO, in L. 401.500.000.
2 - L'emissione da parte del G.E. Dr. VALEA, di provvedimento manoscritto del 29 Gennaio 1996, con cui si dispone la vendita agli incanti dell'appartamento (partendo dal prezzo base di L. 401.500.000 ) demandando alle parti la redazione dei bandi;
2A – La morte di Nicola MARTELLI il 29 Novembre 1996. (
1997
3 – La comunicazione al giudice dell'esecuzione Dr. VALEA dell'avvenuta predisposizione dei bandi, al verbale dell'udienza del procedimento esecutivo il 16 Gennaio 1997 ( “...l'Avv. Schifino...allega...prospetto di istanza di vendita per gli immobili già valutati dal CTU così come disposto con provvedimento del 29/01/96 al fine di disporne...la vendita degli stessi...Il G.E/ dato atto di quanto sopra rinvia la procedura all'udienza del 10/4/97 anche per l'eventuale nomina del
custode dei beni pignorati.”;
3A – La nomina da parte del G.E. Dr. VALEA del Geom. Prof. Gregorio RUBINO a custode giudiziario dei beni pignorati nella procedura esecutiva c/ MARTELLI il 21 Novembre 1997. Non si parlerà più della vendita agli incanti disposta con provvedimento del 29 Gennaio 1996;
1998 – 1999
4 – La nomina da parte del Dr. VALEA, del geom. SARCONE per la redazione di nuova perizia nonostante in atti esistesse da tre anni quella depositata a Gennaio 1996 dall'Ing. GREGORACE che fissava il valore dell'appartamento in L. 401.400.000;
5 – Il deposito da parte del geom. SARCONE, in un mese, di perizia parziale con cui portava il valore dell'appartamento, nonostante i tre anni trascorsi e la lievitazione del prezzo degli immobili in ITALIA e a SOVERATO, ad appena L. 289.100.000;
6 – La richiesta da parte del giudice CURCIO della D.D.A. di CATANZARO, di acquistare l'appartamento per tale ultima somma a trattativa privata (mascherandosi dietro al meccanismo della “persona da nominare”) nonostante sapesse che ne era stata da oltre tre anni disposta la vendita agli incanti e partendo da L. 401.500.000;
7 – L'accoglimento da parte del G.E. VALEA di tale ultima richiesta, nonostante l'evidente illegalità anche per l'esistenza in atti del proprio stesso provvedimento manoscritto di vendita agli incanti partendo dal prezzo base d'asta di L. 401.500.000 del 29 Gennaio 1996;
7A – La liquidazione da parte del Dr. VALEA al Geom. Prof. RUBINO, il 3 Giugno 1999, della somma di L. 25.500.000 per la “custodia” “relativa al periodo 15.12.97-31.12.98”;
8 – La falsificazione da parte del Prof. RUBINO, già custode dei beni pignorati tra i quali l'appartamento in questione, della certificazione come se fosse stata sottoscritta dal Geom. SARCONE, consegnata dallo stesso Prof. RUBINO personalmente al Dr. VALEA il 1° Luglio 1999;
9 – La vendita dell'immobile a CURCIO quale “persona da nominare” dell'appartamento per L. 292.100.000 il 23 Luglio 1999, nonostante all'immobile fosse già stato attribuito, tre anni prima, un valore di L. 401.500.000 nella relazione del CTU Ing. GREGORACE depositata a Gennaio 1996;
9bis – La denuncia dei fatti fin qui esposti da parte della Signora LUCIFERO ai carabinieri di CATANZARO che procedono all'inoltro all'a.g. di SALERNO che dispone l'avvio delle indagini;
Ciò che documentalmente conferma la conoscenza da parte del Dr. CURCIO di compiere, fra gli altri, il delitto di ricettazione (fin qui mai contestatogli) è l'esibizione da parte dello stesso ai carabinieri che lo hanno sentito del documento richiamato nel terzo foglio del rapporto di cui sopra è riportata la copia “Richiesta di prendere visione ed estrarre copia della procedura esecutiva in oggetto...consegnata a questo Comando a mano dal Dottor CURCIO il 18.10…1999” (Punto 11 del rapporto soprariportato – Fol. III).
11 – L'altrettanto certa conoscenza dell'illegalità della vendita da parte del Dr. VALEA con la violazione dell'art.
A.D.R. Sono venuto a conoscenza del contenuto dell'esposto circa 15 giorni fa quando l'avvocato MATACERA lo ha depositato in busta chiusa a me indirizzata nella cancelleria dell'esecuzione; busta che dopo averla aperta e visionata ho consegnato al Presidente del Tribunale.———————/F.L.C.S. in data e luogo di cui sopra....”.
Ciò vuol dire semplicemente, per bocca dello stesso Dr. VALEA – che ne era perfettamente a conoscenza almeno dal 18 Novembre 1999, assieme al Dr. CURCIO, almeno dal 18 Ottobre 1999 – come contestato all'udienza del 31 Ottobre 2005, che erano stati commessi dei delitti e che procedere oltre, nell'assegnazione del bene, significava portare i delitti compiuti a ulteriori
conseguenze; e per il delitto di ricettazione commetterne di ulteriori. Con la precisa cognizione, e quindi dolosa determinazione a commetterli.
I magistrati, DDrr. CURCIO e VALEA, che confessano di avere compiuto i delitti a Ottobre e Novembre 1999, non solo non si fermano, potendo farlo evitando che si proceda all'assegnazione del bene illegalmente venduto, ma trovano ulteriori complicità per come essi stessi rivelano, addirittura esibendo le confessioni dei complici, Infatti, invece della cancellazione della vendita e del rifiuto dell'assegnazione, la vicenda criminale così avviata registra :
2000
13 – L'emissione del provvedimento di assegnazione dell'appartamento da parte del giudice dell'esecuzione il 15 Maggio 2000, modificando la costante, normale giurisprudenza del Tribunale di CATANZARO sulla norma di cui all'art.
E' la prova di quale potere di condizionamento è stato esercitato – come denunciava il Dr. VALEA al quale spettava il potere e il dovere di provvedervi che s'è ben guardato dall'esercitare – dai responsabili dei delitti commessi per portarli a conseguenze ulteriori. Al punto che la “giurisprudenza” usata per i delitti in questione, dura meno di ventiquattro ore.
Il giorno successivo, 16 Maggio 2000, lo stesso Tribunale di CATANZARO, in caso identico, ritorna al rispetto della Legge e stabilisce che “...nella espropriazione immobiliare, la redazione e la trasmissione all'ufficio del registro (per la determinazione delle imposte) d'una bozza di decreto di trasferimento dell'immobile, a seguito dell'aggiudicazione conclusiva e (i)l pagamento del prezzo, non preclude al giudice, ai sensi dell'art. 586 c.p.c., di sospendere la vendita quando, anche
in base ad offerte di aumento pervenute, ritiene che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto.”
(Tribunale Catanzaro, 16 maggio 2000, Nocita c. Scaramuzzino e altro - Giur. merito 2000, 1165). Che è quanto aveva enunciato il Dr. VALEA, senza provvedervi, dovendo favorire il Dr. CURCIO e i protettori di costui, il 18 Novembre 1999.
A fronte di tale realtà è evidente quale potere di condizionamento abbiano avuto i DD.rr. CURCIO e VALEA, con i complici mai inquisiti, non solo in quanto avvenuto a CATANZARO, nei termini precisati, il 15 e il 16 Maggio 2000, con lo scempio della giurisdizione attuato nel procedimento 244/'87, per favorire CURCIO, invece di applicare l'art.
l'integrazione del 31 Ottobre 2005 (Vedi oltre, pag. 10.).
14 – Al ritorno alla normale giurisprudenza del Tribunale di CATANZARO, sulla norma di cui all'art.
15 – L'esecuzione forzata per entrare in possesso dell'immobile da parte del Dr. CURCIO il 22/26 Settembre 2000, costringendo gli ufficiali giudiziari procedenti a revocare – per la prima volta nella storia giudiziaria italiana – il provvedimento con il quale avevano sospeso l'esecuzione richiedendo chiarimenti al G.E. ex art.
16 – La denuncia della Signora LUCIFERO per porto e detenzione di arma in quanto in sede di esecuzione era stata rinvenuta nell'abitazione una pistola giocattolo;
2001
2004
18 – I fatti pregressi provano come l'azione della banda, in questa come in altre vicende pure puntualmente documentate, si sia svolta e si svolga seguendo un preciso copione che, quando applicato dalla stessa banda a poveri comuni Cittadini, porta a contestazioni di appartenenza ad associazioni criminali e porta al condizionamento anche della giurisdizione civile, fino a
ottenere in ventiquattro ore, il cambio di giurisprudenza in fattispecie diverse solo per la presenza, in una delle due, del Dr. CURCIO;
2004-2005
19 – Lo scatenamento della banda dopo la fissazione a SALERNO dell'udienza preliminare che avrebbe dovuto esaminare le azioni criminali del Dr. CURCIO targato d.d.a. CATANZARO, nel silenzio complice dei suoi colleghi bandi(s)ti, con l'arresto richiesto e ottenuto – per calunnia - dell'Avv. LUPIS, per impedirgli di partecipare all'udienza preliminare in rappresentanza della Signora Enrichetta LUCIFERO e richiedere in quella sede l'integrazione della contestazione dei delitti agli indiziati in base agli atti. Cui seguirà l'invio di un ulteriore avviso di garanzia – sempre per calunnia - dopo che, nonostante l'arresto, l'Avv. LUPIS, ha ottenuto che il Tribunale, su richiesta del p.m. di udienza, contestasse finalmente i delitti commessi dal Dr. CURCIO e complici, con l'integrazione della contestazione del 31 Ottobre 2005, che ne collocano l'origine nel 1996, nei termini risultanti dal verbale dell'udienza del 31 Ottobre 2005, quando, dopo quasi un decennio, è
stato contestato agli imputati, oltre al resto, come ...il Valea, dal canto suo:
disponeva l'esecuzione di una nuova consulenza tecnica di ufficio per la "esatta identificazione, consistenza e valutazione dei beni pignorati ", sebbene per gli appartamenti non fossero segnalati nella richiesta della Cassa di Risparmio di Calabria e Lucania lacune nella consistenza e nella valutazione,ad eccezione della mancata denuncia all'U.T.E. della fusione di due singole e distinte unità per l'appartamento di via Chiarello,nominava all'uopo un nuovo consulente nella persona del Sarcone,accogliendo il suggerimento del Rubino (malgrado le segnalate lacune relative agli accertamenti catastali dei terreni potessero essere sanate con un supplemento di consulenza da parte del primo consulente o con un incarico di contenuto molto più ridotto); pervenuta in data 19.4.1999 offerta all'acquisto dell'immobile di via Chiarello da parte dell'avv. Pisani per persona da nominare pur non avendo adottato fino a quel momento nuovo provvedimento per l'autorizzazione alla vendita e pur non avendo disposto la pubblicazione del relativo avviso,in violazione, pertanto,degli artt.569 e 570 cpc, fissava in data 7.5.1999 la udienza di comparizione dei creditori, in tal modo, implicitamente, ma inequivocamente, ordinando la vendita senza incanto del summenzionato immobile,in violazione di quanto da lui stesso disposto con l'ordinanza emessa in data 29.1.1996, depositata il 30.1.1996,provvedimento rimasto ineseguito per tre anni e, tuttavia,mai revocato,né rinnovato ai sensi dell'art.591 cpc;
ometteva di valutare la considerevole differenza delle valutazioni dell'appartamento di via Chiariello operate dal primo consulente ing.Gregorace e dal geom.Sarcone e la attendibilità della valutazione di quest'ultimo (attesa anche la mancata visualizzazione e misurazione dell'interno);
giudicava esaustiva dell'accertamento della indispensabile conformità edilizia dell'immobile da vendere la generica attestazione, prodottagli dal Rubino in data 1.7.99,benché priva di qualsiasi riferimento agli atti autorizzativi che si assumevano consultati,documentazione in realtà risultata introvabile agli atti del Comune anche da parte dell'ex dirigente dell'UTC alla data del 12.10.2000;
ordinava la vendita senza incanto dell'immobile,omettendo di considerare la seria probabilità,agevolmente configurabile alla luce delle caratteristiche dell'appartamento(che nella relazione dell'ing.Gregorace viene definito in "ottima posizione", "ubicato al centro della città", "posto in una posizione da cui si gode un panorama unico"); ometteva di sospendere la vendita,di per sé illegittima secondo quanto sopra evidenziato, ai sensi dell'art.586 cpc dopo la presentazione da parte del Curcio di una offerta di acquisto al prezzo di £.292.100.000, notevolmente inferiore a quello giusto, stimato inizialmente dall'ing. Gregorace in £.401.500.000 e dal CT incaricato nel corso delle indagini in £.408.470.000, tenuto conto del valore di mercato degli appartamenti ubicati nella stessa zona del Comune di Soverato,attestato negli anni 1999-2000, alla cifra di circa £.2.280.000 al metro quadro....”
(Cfr. verbale ud. 31 Ottobre 2005 del Trib. Di SALERNO – Sez. II penale.).
Si arriva quindi al 2006
Nel processo in corso dinanzi al Tribunale di SALERNO, sez. II penale, dopo le false dichiarazioni – anche quelle documentalmente evidenziate – dell'Avv. MATACERA, si tenta ancora di nascondere la gravità dei delitti compiuti ricorrendo a falsi che la sottoscritta può solo denunciare in una disperata richiesta di Giustizia. Si comprende, come già evidenziato, la difficoltà del Tribunale di SALERNO di verificare, in un procedimento nei confronti, fra gli altri, di due magistrati, DDrr. CURCIO e VALEA ( alle cui spalle, come evidenziato e provato sempre documentalmente, si trovano, nella pienezza dei propri poteri, il procuratore capo di CATANZARO LOMBARDI e l'altro giudice GALLO, salvo altri) le falsità con le quali costoro cercano di sfuggire alle proprie responsabilità, con la consapevolezza di avere appunto alle spalle, come documentato, altri colleghi che li hanno fiancheggiati per portare a ulteriori conseguenze i delitti commessi, tra Ottobre-Novembre 1999 e il 15 Maggio 2000, e li supportano con aggressioni “legali” alla difesa della sottoscritta.
E' per questo che l'esponente compie oggi l'ulteriore fatica di mettere in ordine gli atti e documenti che provano non solo i delitti commessi ma lo scempio della Giurisdizione che viene tutt'ora perpetrato, portando il tutto a conoscenza della Commissione in indirizzo.”
Per ogni chiarimento che
In attesa di una risposta che l'esponente ribadisce fino alla noia, riguarda non solo il rispetto dei Diritti de Cittadini ma il decoro dello Stato.
Soverato, 21 Novembre 2006 Enrichetta Lucifero.”
La commissione antimafia ovviamente non ha fatto nulla e il 12 Ottobre 2007, il dr. CURCIO, usando del potere istituzionale, nonostante le prove di quanto accaduto, è tornato ad assalire
Falco Verde